Professioni
non regolamentate: la legge è fatta, a gennaio l'approvazione in
Parlamento.
La linea dell'Ancot, Associazione nazionale consulenti
tributari, in tema di riforma delle professioni non ordinistiche è
risultata vincente. Come già anticipato dalla stampa specializzata la X
Commissione della Camera ha licenziato il testo contenente le
'Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o
collegi'.
Il testo abbinato C.1934, raccoglie e unifi ca le varie
proposte di legge che erano giacenti in commissione quali la C.1934
Froner; C.2077 Formisano; C.3131 Buttiglione; C.3488 Della Vedova e
C.3917 Quartiani, adottato dalla commissione nella seduta dello scorso
20 luglio, dopo una richiesta di rifl essione chiesta dal precedente
governo riferita a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di
un registro pubblico delle nuove professioni non regolamentate è stato
approvato all'unanimità lo scorso 30 novembre.
I vari testi di proposta di legge, lungamente discussi anche all'interno
del mondo associativo, vedevano diverse e contrapposte tesi quali, per
esempio, il riconoscimento delle associazioni piuttosto che delle
singole professioni o il rilascio dell'attestato di competenza
subordinato alla certificazione Uni delle attività professionali da
parte di un ente terzo alle associazioni. Ora il testo approvato in
commissione vede accolte le tesi e le istanze che l'Ancot, fondata nel
lontano 1984, porta avanti da anni. Vediamo in dettaglio quali sono i
principali contenuti di questo tanto atteso riconoscimento.
Nel testo viene data una chiara defi nizione della professione non
regolamentata. Infatti l'art. 1, al comma 2 recita: 'Ai fi ni della
presente legge per 'professione non organizzata in ordini o collegi', di
seguito 'professione', si intende l'attività economica, anche
organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di
terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro
intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione
delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi
ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, e delle attività e dei
mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati
da specifi che normative.
Mentre al successivo comma 4 si prevedono le forme di esercizio della
professione, compreso lo svolgimento sotto forma di lavoro subordinato,
infatti il comma recita: 'La professione è esercitata in forma
individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma
del lavoro dipendente. Omissis...
Nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5 vengono disciplinate (e quindi
riconosciute) le associazioni professionali e le forme aggregative delle
stesse nonché la pubblicità e gli elementi informativi che esse devono
avere. In particolare l'art. 2 è così formulato:
1. Coloro che esercitano la professione di cui all'articolo 1, comma 2,
possono costituire associazioni a carattere professionale di natura
privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di
rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli
associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche,
favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole
sulla concorrenza.
2. Omissis…, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una
struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo
raggiungimento delle finalità dell'associazione.
3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche
iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un
codice di condotta..., vigilano sulla condotta professionale degli
associati e defi niscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli
associati per le violazioni del medesimo codice.
4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente,
tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino
consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni
professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli
professionisti,...
5. Omissis.
6. Ai professionisti di cui all'articolo 1, comma 2, anche se iscritti
alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito
l'esercizio delle attività professionali riservate dalla legge a specifi
che categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso
dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo
professionale.
All'art. 4 si prevede che le associazioni professionali, ai fi ni del
riconoscimento, 'pubblicano sul proprio sito web gli elementi
informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri
di trasparenza, correttezza, veridicità' e all'art.5, comma 2, si
prevede che le associazioni 'Nei casi in cui autorizzano i propri
associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione
quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi,... devono
essere loro in possesso di un sistema certifi cato di qualità conforme
alle norme Uni En 9001 per il settore di competenza'.
All'art. 6 è prevista la possibilità di 'autoregolamentazione
volontaria' della prestazione professionale da parte del professionista
basata sulla conformità della medesima a norme tecniche Uni Iso, Uni En
Iso, Uni En e Uni, ..., di cui alla direttiva 98/34/Ce del Parlamento
europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e sulla base delle Linee
guida Cen 14 del 2010'.
Non di secondaria importanza è quanto previsto dall'art.7 del testo
circa il 'Sistema di attestazione' che prevede al comma 1: 'Al fi ne di
tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei
servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare
ai propri iscritti, previe le necessarie verifi che, sotto la
responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione
relativa:
a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
c) agli standard qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare
nell'esercizio dell'attività professionale ai fi ni del mantenimento
dell'iscrizione all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente tra cui
l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4,della
presente legge;
e) al possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una
certifi cazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla
conformità alla norma tecnica Uni'.
All'art. 8 si norma la validità dell'attestazione di cui sopra. All'art.
9, 'certificazione di conformità a norme tecniche Uni' viene prevista
la collaborazione delle associazione 'all'elaborazione della normativa
tecnica Uni relativa alle singole attività professionali' e la
possibilità per le stesse di 'promuovere la costituzione di organismi di
certifi cazione della conformità per i settori di competenza'.
L'art. 10 riguarda la vigilanza e il sistema sanzionatorio applicabile.
Fondamentale è stata la battaglia dell'Ancot per quanto riguarda i
soggetti che possono rilasciare gli attestati professionali di cui
all'art. 7 che vedeva da una parte coloro che volevano che il medesimo
fosse subordinato dal possesso della certifi cazione Uni rilasciata da
enti certifi catori terzi e dall'altra l'Ancot che riteneva giusto che,
oltre a tali enti, anche le associazioni potessero rilasciare attestati
professionali fungendo essa stessa come ente terzo a garanzia dei
consumatori al fi ne di evitare che si crei un vero e proprio mercato
delle attestazioni in capo ad organismi a carattere commerciale. Così
come ora normato nella proposta di legge si evita di far gravare sui
professionisti i notevoli costi che la certifi cazione Uni richiede.
Diamo atto e merito alla Commissione che ha lavorato affi nché la
proposta contenesse un testo condiviso da tutti e lasciando fuori dalla
porta gli interessi, le ideologie e le pressioni corporative che pure
non sono mancate.
Il testo è in attesa del parere da parte della V Commissione,
relativamente agli eventuali oneri a carico del bilancio dello stato,
mentre ha già ricevuto i pareri favorevoli dalle commissioni: Affari
costituzionali; Giustizia e lavoro; quest'ultima ha espresso parere
favorevole con la seguente importante osservazione 'valuti la
commissione di merito l'opportunità di individuare eventuali misure in
grado di rendere meno penalizzante il regime previdenziale dei
professionisti di cui alla presente proposta di legge '. Osservazione
questa che rende merito anche al lavoro svolto dalla nostra associazione
sul fronte delle previdenza per i professionisti iscritti alla gestione
separata che sono i più penalizzati fra i lavoratori, siano essi
autonomi che subordinati.
Un doveroso apprezzamento va al lavoro svolto dal presidente di
commissione on. Manuela Del Lago (Lnp) e al relatore della proposta di
legge, l'on. Ignazio Abbrigani (Pdl), i quali si sono profusi per
trovare la giusta sintesi fra le varie proposte di legge e i numerosi
emendamenti così come un ringraziamento particolare va ai presentatori
delle varie proposte di legge sopra citati e a tutti i componenti della X
commissione: Attività produttive, commercio e turismo.
La speranza è
che ora il parlamento, una volta avuti i pareri favorevoli di tutte le
commissioni competenti (quello dalla commissione Bilancio è previsto per
i primi di gennaio), sia celere nella defi nitiva approvazione che
speriamo avvenga senza che ne sia stravolta la portata e gli obiettivi
resistendo alle probabili azioni lobbystiche.
Autore: Dino Agostini.
Tratto da:
http://www.assocounseling.it/approfondimenti/articolo.asp?cod=652&cat=RS&titlenav=Rassegna%20stampa